Art. 1.
(Istituzione di nuove case da gioco).

      1. Al fine di regolamentare il gioco d'azzardo e di contrastare il gioco non autorizzato, nonché di garantire all'industria turistica nazionale condizioni analoghe a quelle degli altri Stati membri della Unione europea, possono essere istituite sul territorio nazionale nuove case da gioco in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale.
      2. In sede di prima applicazione della presente legge sono istituite nuove case da gioco, nell'ambito di un territorio comprendente una o più regioni, secondo quanto previsto nella tabella A allegata alla presente legge. Alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'articolo 2, o per revoca o decadenza disposta a qualsiasi titolo, la regione o le regioni interessate possono proporre al Ministero dell'interno l'istituzione di una casa da gioco in una sede diversa rispetto a quella indicata nella presente legge.
      3. Il Ministro dell'interno con proprio decreto, provvede a integrare la tabella A allegata alla presente legge.
      4. Le case da gioco di Venezia, Sanremo, Saint Vincent e Campione d'Italia proseguono l'attività sulla base dei titoli di istituzione e di esercizio in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 8.